Provvedimento del 2 novembre 2024 10070521 Garante Privacy

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pp ppVEDI ANCHE pp Comunicato stampa del 5 novembre 2024pp Comunicasto stampa del 30 marzo 2026pp Provvedimento del 26 marzo 2026pp ppdoc web n 10070521ppProvvedimento del 2 novembre 2024ppRegistro dei provvedimenti
n 659 del 2 novembre 2024ppIL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALIppNELLA riunione odierna alla quale hanno preso parte il prof Pasquale Stanzione presidente la profssa Ginevra Cerrina Feroni vicepresidente il dott Agostino Ghiglia e lavv Guido Scorza componenti e il cons Fabio Mattei segretario generaleppVISTO il Regolamento UE 2016679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati Regolamento generale sulla protezione dei dati di seguito RegolamentoppVISTI in particolare gli articoli 33 e 34 del Regolamento rubricati rispettivamente Notifica di una violazione dei dati personali allautorità di controllo e Comunicazione di una violazione dei dati personali allinteressatoppVISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n 101 di seguito CodiceppVISTE le Linee guida 92022 sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del RGPD adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 28 marzo 2023 in sostituzione delle Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016679 del Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la Protezione dei Dati del 3 ottobre 2017 come modificate e adottate in ultimo il 6 febbraio 2018 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018 di seguito Linee guida sulla notificappVISTE le Linee guida 012021 su esempi riguardanti la notifica di una violazione dei dati personali adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 14 dicembre 2021 di seguito Linee guida sui casi di violazione dei dati personalippVISTE le Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto bancaclientela del 25 ottobre 2007 pubblicate in GU n 273 del 23 novembre 2007wwwgpdpit doc web n 1457247ppVISTO il Regolamento n 12019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna finalizzate allo svolgimento dei compiti e allesercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali di seguito regolamento 12019ppVISTA la documentazione in attippVISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellart 15 del regolamento del Garante n 12000ppRELATORE il prof Pasquale StanzioneppPREMESSOppLAutorità è venuta a conoscenza attraverso la notifica di violazione dei dati personali del 17 luglio 2024 fasc DB006866 effettuata in via definitiva ai sensi dellart 33 GDPR dalla Intesa Sanpaolo SpA di seguito Titolare Banca o Società di una perdita di riservatezza di dati personali determinata dallaccesso non autorizzato da parte di un dipendente ai dati bancari di alcuni clientippIn particolare nella citata notifica di violazione di dati personali la Società rappresentava che Nel mese di febbraio 2024 la Funzione Privacy incaricata dei controlli di secondo livello in merito a potenziali anomalie negli accessi ai dati bancari da parte dei dipendenti rilevate dai sistemi di alert adottati da questo Titolare ha analizzato le interrogazioni eseguite dal dipendente interessato assegnato alla Filiale Agribusiness di Barletta Distaccamento di Bisceglie con lincarico di Gestore Agribusiness sulla movimentazione della carta di credito di una cliente fra il 1 ottobre 2023 e il 12 ottobre 2023 Il sistema di alert ha inoltre intercettato nello stesso periodo ottobre novembre 2023 altri potenziali accessi anomali su due ulteriori clienti e che Sulla base dellesito di tutte le verifiche condotte si ritiene che il perimetro dei clienti effettivamente impattati dallaccertata anomala operatività effettuata dal dipendente coinvolto sia di 9 persone fisicheppCon riferimento alla valutazione del rischio della violazione la Banca ha ritenuto che levento presentasse un rischio medio per i diritti e le libertà delle persone fisiche in ragione del fatto che Gli interventi effettuati dalla competente funzione di Audit Interno e di Risorse Umane con diretto contatto del dipendente autore della violazione e la sua successiva sospensione dal servizio hanno consentito di interrompere definitivamente gli accessi ai dati personali della clientela interessata Il comportamento compulsivo ed esteso del dipendente interessato su clienti estranei al proprio portafoglio e le graduali valutazioni svolte fanno ritenere plausibile la motivazione dallo stesso addotta ovvero la curiosità nella consultazione dei dati personali di tali clienti limitando di conseguenza i potenziali impatti per gli interessati tenuto anche conto dellassenza di segnali di esfiltrazione delle informazioni visualizzateppAvuto riguardo alla comunicazione agli interessati ex art 34 del Regolamento la Banca ha rappresentato di voler comunicare levento ai nove interessati coinvolti pur non rilevando rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone questo Titolare procederà al fine di fornire tutte le informazioni pertinenti in merito alla vicenda occorsa e consentire un pronto riscontro alle eventuali richieste di ulteriori delucidazioni ad informare i 9 interessati tra i quali rientrano anche conoscenti e parenti del dipendente coinvolto oggetto del numero più consistente di accessi mediante colloquio effettuato da parte dei Responsabili delle Filiali di radicamento dei rapportippCon riferimento alla notifica di una violazione di dati personali allautorità di controllo prevista dallart 33 del Regolamento la Banca ha ritenuto di aver fornito tutte le informazioni necessarie con la notifica presentata il 17 luglio 2024 che infatti è stata indicata come completappIn data 30 agosto 2024 la Banca ha comunque provveduto a integrare la notifica precedentemente presentata per informare lAutorità di aver proceduto al licenziamento del dipendente in questioneppSuccessivamente il 10 ottobre 2024 lAutorità ha appreso da notizie di stampa che un dipendente di Intesa Sanpaolo avrebbe avuto accesso al di fuori della corretta operatività connessa allo svolgimento del proprio lavoro a depositi di politici e militari tra cui la sorella della premier lex compagno e i ministri Crosetto e Santanchè Ma anche Ignazio La Russa e il procuratore della Direzione nazionale antimafia Giovanni Melillo cfr httpswwwagiitcronacanews20241010spiaticonticorrentidigiorgiameloniesorellainchiestasuexdipendenteintesasanpaolo28202220ppIn particolare gli accessi sarebbero stati quasi settemila realizzati tra il 21 febbraio del 2022 e il 24 aprile del 2024 e avrebbero più in particolare riguardato gli oltre tremilacinquecento clienti portafogliati di 679 filiali di Intesa Sanpaolo sparse in tutta Italia cfr httpswwwansaitpuglianotizie20241010spiatiiconticorrentidimelonigiambrunolarussacb03fa8d64564f789fb55eb7895cee00html e sarebbero stati scoperti dallIstituto grazie alla denuncia di un correntistappIn merito lAutorità con nota prot 118325 del 10 ottobre 2024 ha inviato una richiesta di informazioni a Intesa Sanpaolo allo scopo di verificare se i fatti riportati dalle notizie di stampa fossero riconducibili allevento di violazione di dati personali descritto nella notifica del 17 luglio 2024 e per conoscere leffettiva portata degli eventi a suo tempo notificati in termini di assai minore portata in relazione al numero di interessati coinvolti e alle loro categorie titolari di cariche elettive e pubbliche personaggi politici e pubblicippLa Banca ha risposto con nota n 121551 del 17 ottobre 2024 precisando chepplevento di violazione di dati personali descritto nella notifica del 17 luglio 2024 è il medesimo riportato sulle notizie di stampappla violazione è consistita nella perdita di riservatezza dovuta unicamente ad accessi apparentemente non giustificati da ragioni di servizio compiuti da un dipendenteppla Banca ha avuto contezza per la prima volta di un accesso anomalo da parte del dipendente il 9 ottobre 2023 a seguito dellattivazione dellalert F232acc Alert Privacy Carte e CRIF facente parte dei controlli impostati da Intesa Sanpaolo in ottemperanza del Provvedimento dellAutorità n 1922011 Tale alert ha segnalato una potenziale anomalia in merito allinterrogazione da parte del dipendente dei movimenti relativi al bimestre precedente della carta di credito di un clienteppa seguito dellattivazione di altri alert in tempi successivi e allesito di controlli e verifiche interne effettuati anche attraverso lanalisi dei log degli accessi complessivamente effettuati dal dipendente e conservati per 24 mesi ai sensi del citato Provvedimento del Garante n 1922011 in data 4 luglio 2024 la Banca avviava un procedimento disciplinare nei confronti del dipendenteppil numero di interessati coinvolti risulta allo stato non determinabile ossia per essere determinato con ragionevole certezza richiede limpiego di uno sforzo sproporzionato Il numero reso noto dalla stampa di 3572 clienti a cui corrispondono 6637 accessi effettuati dal Dipendente e indicato nel report della funzione di Audit del 21 maggio 2024 Report Audit allegato sub Allegato 1 corrisponde ai clienti non radicati presso la Filiale Agribusiness di Barletta e presso i relativi distaccamenti di Bisceglie e Ruvo di Puglia Filiale e distaccamenti di pertinenza del Dipendente i cui dati sono stati oggetto di accesso da parte del Dipendente in 460 giornate tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024pple inquiry effettuate dal Dipendente nel Biennio di Analisi su 3572 clienti potevano teoricamente essere coerenti con la specifica operatività di un Gestore Agribusiness qualifica ricoperta dal Dipendente che può dover interrogare in circolarità anche clientela non radicata presso la propria Filiale di appartenenza In merito il Dipendente ha eccepito la legittimità di parte dei 6637 accessippdal Report di Audit emerge che con riferimento ai clienti oggetto di accesso da parte del dipendente 34 sono politici nazionali appartenenti sia a forze politiche del centro destra sia del centro sinistra In totale nel Biennio di Analisi le interrogazioni del Dipendente relative a tali soggetti sono state 102 pari all154 del complesso dei 6637 accessi citati nel Report Audit In particolare per 15 dei 34 politici il Dipendente ha effettuato una sola inquiry e per altri 11 soggetti ne ha effettuate due e dei 34 politici è risultato come 10 non avessero al tempo dei fatti alcun rapporto in essere con la Banca con risultato scheda vuota 43 sono personaggi di fama nazionale del mondo dello spettacolo dello sport e della cronaca 73 sono dipendenti e manager della Banca inclusi alcuni soggetti apicali i rimanenti 3422 clienti consistono prevalentemente in soggetti della piazza di residenza del Dipendente o radicati in altre piazze che ruotano intorno alla sua sfera personale e professionale In particolare circa 2450 di tali soggetti sono delle piazze di Bari e limitrofe al comune di residenza del Dipendente gli accessi hanno riguardato 1 posizioni contrattualiSICLI NJ00 scheda cliente 2 movimentazione di rapporti IY11 ec ad uso interno e carte di pagamento ZAFI consente di interrogare il mondo carte di pagamento talora anche con dettagli di operazioni e 3 attività finanziarie DAPY investimentippla Banca ha dichiarato di non avere avuto evidenza di estrazione dei dati oggetto di accesso da parte del proprio dipendente tramite i sistemi informativi internippla Banca ha ribadito di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione agli interessati ex art 34 del Regolamento Coerentemente a quanto concluso dal Responsabile della protezione dei dati la Banca titolare del trattamento non ha a sua volta ritenuto che la violazione dei dati personali in commento fosse suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche art 341 GDPR e quindi non ha provveduto alla comunicazione della medesima violazione dei dati personali a tutti i soggetti potenzialmente coinvoltippla Banca starebbe comunque valutando di inviare alla nostra intera base clienti costituita da circa 13 milioni di soggetti interessati una comunicazione di client caring dedicata a descrivere come si è effettivamente svolta la vicenda e quali possono essere le sue possibili conseguenze ma anche le misure che abbiamo adottato e quelle che stiamo valutando di adottarepprispetto a quanto descritto nella notifica del 17 luglio 2024 la Banca ha inteso precisare che La notifica depositata in data 17 luglio 2024 è solo la prima comunicazione allAutorità sulla vicenda di interesse e con riferimento allindicazione di 9 interessati coinvolti sicuramente le posizioni di 9 clienti della Banca 7 NDG5 2 cointestatari siano stati oggetto di accessi anomali da parte del Dipendente in considerazione della numerosità di tali accessi e che inoltre Si tratta nello specifico di clienti che sono stati oggetto di complessivamente 1333 accessi sul totale di 6637 accessi estratti nel Biennio di Analisi ai fini di cui alle verifiche della Bancapp ppNelle more della definizione di una più ampia istruttoria tuttora in corso finalizzata allapprofondimento di quanto sopra illustrato e alla definizione di tutti gli aspetti connessi allevento occorso si rende necessario valutare la conformità delle iniziative fin qui intraprese dalla Banca a tutela degli interessati con particolare riferimento al pieno ed efficace assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui allart 34 del Regolamento alla luce sia delle dichiarazioni rese dal Titolare che degli elementi autonomamente acquisiti dallUfficioppAl riguardo il Regolamento indica che nella valutazione del rischio siano prese in considerazione tanto la probabilità quanto la gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e che tali rischi siano determinati in base a una valutazione oggettiva cfr cons nn 75 e 76ppIn particolare le Linee guida sulla notifica individuano i seguenti fattori da considerare a fronte di una violazione dei dati personali nella valutazione del rischio per i diritti e le libertà degli interessati il tipo di violazione la natura il carattere sensibile e il volume dei dati personali la facilità di identificazione degli interessati la gravità delle conseguenze per gli interessati le caratteristiche particolari dellinteressato le caratteristiche particolari del Titolare del trattamento dei dati nonché il numero di interessati coinvoltippDiversamente da quanto valutato dal Titolare lAutorità ritiene che la violazione dei dati personali in questione sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche tenuto conto della natura della violazione dei dati personali che alle condizioni previste dal Codice penale art 615ter può configurare unipotesi di reato delle categorie dei dati personali oggetto di violazione della gravità e persistenza delle possibili conseguenze per le persone fisiche che potrebbero derivare dalla violazione quali a titolo di mero esempio la divulgazione di notizie riguardanti lo stato patrimoniale il danno reputazionale nonché del settore di attività del Titolare che richiede un elevato grado di responsabilizzazione da parte dei propri incaricati al fine di garantire la fiducia nei propri confronti da parte dei clienti soddisfacendo in particolare le loro legittime aspettative di riservatezza e di sicurezza del trattamentoppLart 34 par 1 del Regolamento che stabilisce che quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche il titolare del trattamento comunica la violazione allinteressato senza ingiustificato ritardo fatti salvi i casi in cui tale comunicazione non è richiesta in quanto risulta essere soddisfatta una delle condizioni previste al par 3 del medesimo articolo non applicabile al caso in specieppLe citate Linee guida sulla notifica ricordano che in linea di principio la violazione dovrebbe essere comunicata direttamente agli interessati coinvolti a meno che ciò richieda uno sforzo sproporzionato In tal caso si procede a una comunicazione pubblica o a una misura simile che permetta di informare gli interessati con analoga efficacia cfr art 34 par 3 lett c del Regolamento richiamando le Linee guida sulla trasparenza ai sensi del Regolamento UE 2016679 del Gruppo di Lavoro Articolo 29 fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018 Queste ultime Linee guida chiariscono che il titolare dovrebbe effettuare una valutazione mettendo sulla bilancia da un lato lo sforzo e dallaltro limpatto e gli effetti sullinteressatoppAl riguardo le Linee guida sulla notifica richiamano lattenzione dei titolari del trattamento su quanto previsto dallart 34 par 3 del Regolamento facendo presente che conformemente al principio di responsabilizzazione il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare allautorità di controllo di soddisfare una o più condizioni per le quali non è richiesta la comunicazione della violazione dei dati personali direttamente agli interessati coinvoltippLa comunicazione agli interessati rappresenta peraltro una delle misure che il titolare del trattamento può adottare per attenuare i possibili effetti negativi della violazione dei dati personali per gli interessati e ha come obiettivo principale quello di fornire informazioni specifiche sulle misure che gli stessi interessati possono adottare per proteggersi dalle possibili conseguenze negative di una violazione cfr cons n 86 del RegolamentoppIn ogni caso le Linee guida sulla notifica raccomandano al titolare del trattamento di scegliere un mezzo che massimizzi la possibilità di comunicare correttamente le informazioni a tutte le persone interessate evidenziando che si potrebbe altresì prevedere ladozione di disposizioni tecniche per rendere le informazioni sulla violazione disponibili su richiesta soluzione questa che potrebbe rivelarsi utile per le persone fisiche che potrebbero essere interessate da una violazione ma che il titolare del trattamento non può altrimenti contattareppLe Linee guida sui casi di violazione dei dati personali evidenziano come la comunicazione agli interessati sia una buona pratica e un fattore di mitigazione in presenza di un attacco ransomware con esfiltrazione poiché la violazione riguarda non solo la disponibilità dei dati ma anche la riservatezza in quanto lautore dellattacco può aver modificato eo copiato i dati dal server Pertanto il tipo di violazione comporta un rischio elevato e che la natura la sensibilità e il volume dei dati personali aumentano ulteriormente i rischi poiché il numero di persone interessate è elevato così come la quantità complessiva di dati personali compromessi cfr parr 42 e 43 e laddove coinvolga dati di diversa natura fra cui quelli finanziari può causare un danno più elevato Le violazioni che coinvolgono dati sanitari documenti di identità o dati finanziari come i dettagli della carta di credito possono causare danni di per sé ma se utilizzate insieme potrebbero essere utilizzate per il furto di identità Una combinazione di dati personali è in genere più sensibile di un singolo dato personale cfr par 108ppAlla luce di quanto sopra pertanto il Titolare del trattamento è tenuto a comunicare la violazione agli interessati considerata la particolare delicatezza dei dati personali oggetto di violazione obbedendo a un principio di precauzione che pur nella incertezza sugli effettivi utilizzi ulteriori dei dati cui il dipendente ha avuto accesso che non è dato sapere al momento se siano stati oggetto di acquisizione come dati informatici o come immagini o siano stati semplicemente consultati e possibilmente trascritti manualmente su supporti cartacei o elettronici impone di adottare comunque le maggiori cautele possibili a fronte della potenzialità lesiva recata dalle ripetute azioni poste in essere dal dipendente e che sono tuttora al vaglio dellAutorità giudiziaria competenteppInoltre si rileva che la decisione del Titolare di non effettuare la comunicazione agli interessati non consente loro di assumere gli idonei comportamenti cautelativi in considerazione della natura dei dati personali oggetto di violazione che li riguardano cons n 86 del Regolamento cfr anche Provv n 264 del 10 dicembre 2020 doc web n 9557555 ppCiò tenuto anche conto del fatto che nel corso dellistruttoria fin qui svolta il Titolare non ha comprovato in alcun modo la sussistenza della condizione di cui allart 34 par 3 del Regolamento in relazione allo sforzo sproporzionato che la predetta comunicazione richiederebbeppPertanto non si ritiene applicabile al caso di specie la condizione prevista alla lettera c del par 3 anche in ragione del fatto che i clienti le cui posizioni bancarie sono state oggetto di accesso da parte del dipendente sono certamente noti alla Banca così come sono noti i recapiti di ciascuno di essi e tenuto conto del tempo intercorso e delle analisi effettuate dalla Banca anche in contraddittorio con il dipendenteppLa comunicazione non appare inoltre comportare uno sforzo sproporzionato in ragione del numero di interessati a cui si dovrebbe rivolgere numero che per ammissione della stessa Banca rappresenta un numero esiguo di interessati rispetto per la Banca al totale della clientelappCiò anche considerando che la comunicazione che il Titolare ha dichiarato di voler inviare a tutta la base clienti avrebbe contenuti e scopi diversi da quella necessariamente più specifica richiesta dallart 34 del Regolamento che invece deve essere effettuata nei confronti di coloro i cui dati personali siano stati oggetto di un accesso indebito ovvero in assenza di documentate ragioni di servizio suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e libertà fondamentalippLart 34 par 4 del Regolamento stabilisce infine che nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato allinteressato la violazione dei dati personali lautorità di controllo può richiedere dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato che vi provvedapp ppAlla luce dellesame delle circostanze portate allattenzione dellAutorità e delle considerazioni svolte si ravvisano la necessità e lurgenza di ingiungere al Titolare del trattamento ai sensi del combinato disposto degli artt 34 par 4 e 58 par 2 lett e del Regolamento di comunicare individualmente la violazione dei dati personali a tutti gli interessati i cui dati personali e bancari siano stati oggetto di accesso non riconducibile con certezza allordinaria attività lavorativa del dipendente fornendo almeno le informazioni di cui allart 34 par 2 del Regolamento senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro venti giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento al fine di assicurare unefficace tutela agli interessati in particolare descrivendo la natura della violazione e le sue possibili conseguenze fornendo i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto appositamente istituito presso cui ottenere maggiori informazioni nonché fornendo notizie sulle misure adottate per porre rimedio alla violazione e per attenuarne i possibili effetti negativippTale comunicazione dovrà essere effettuata attraverso un contatto individuale preferibilmente attraverso personale appositamente istruito della filiale di radicamento del cliente nelle modalità che il Titolare riterrà più opportune individuando un ordine di priorità e un calendario eventualmente differenziato secondo una tempistica proporzionata al rischioppLa comunicazione deve essere rivolta individualmente e personalmente a ciascun interessato cui si riferiscano i dati oggetto di accesso indebito quando non vi siano evidenze in merito ad accessi effettuati per esigenze di servizioppSi richiede altresì che le attività di contatto della clientela coinvolta siano dettagliatamente registrate e che vengano documentate in forma scritta nelle modalità di svolgimento e negli esiti del contatto nel rispetto del principio di responsabilizzazioneppDovranno essere altresì documentati gli accessi giustificati da ragioni di servizio del dipendente esclusi evidentemente dallazione di comunicazione nonché gli accessi che proprio a seguito dellazione di comunicazione dovessero essere riconosciuti come legittimi dai clienti perché effettuati nel loro interesse e comunque per ragioni di servizioppResta salva ogni altra determinazione allesito della definizione dellistruttoria avviata sul caso anche con riferimento tra gli altri agli obblighi in materia di idonee misure tecniche e organizzative volte a garantire la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita nonché notifica delle violazioni dei dati personali di cui agli artt 24 25 e 33 del Regolamento e che in ogni caso ai sensi dellart 19 comma 6 del regolamento 12019 è fatta salva lattività di controllo in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del GaranteppInoltre si ricorda ai sensi del combinato disposto degli artt 58 par 1 lett a del Regolamento e 157 del Codice che il Titolare del trattamento deve dimostrare allAutorità di aver adempiuto alle prescrizioni impartite mediante la trasmissione di documentati riscontri al Garante entro il termine di 30 giorni ritenuto congruo nel caso specificoppSi ricorda infine che ai sensi dellart 83 par 6 del Regolamento linosservanza di un ordine da parte dellautorità di controllo ai sensi dellarticolo 58 paragrafo 2 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR o per le imprese fino al 4 del fatturato mondiale totale annuo dellesercizio precedente se superioreppTUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTEpp1 ai sensi del combinato disposto degli artt 34 par 4 e 58 par 2 lett e del Regolamento ingiunge a Intesa Sanpaolo SpA di comunicare la violazione dei dati personali in esame agli interessati coinvolti nei termini specificati in motivazione senza ritardo e comunque entro venti giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento nei termini di cui in premessa fornendo almeno le informazioni di cui allart 34 par 2 del Regolamentopp2 ai sensi del combinato disposto degli artt 58 par 1 lett a del Regolamento e 157 del Codice ingiunge altresì alla società di trasmettere allAutorità entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento un riscontro adeguatamente documentato in merito alle iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto disposto al punto 1pp3 ai sensi dellart 17 del Regolamento del Garante n 12019 del 4 aprile 2019 dispone lannotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità allart 58 par 2 del Regolamento nel registro interno dellAutorità previsto dallart 57 par 1 lett u del Regolamentopp4 ai sensi dellart 154bis comma 3 del Codice e dellart 37 del Regolamento del Garante n 12019 dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dellAutoritàppSi ricorda che il mancato riscontro alla presente richiesta è punito con la sanzione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt 83 par 5 lett e del Regolamento e 166 del CodiceppAi sensi dellart 78 del Regolamento nonché degli artt 152 del Codice e 10 del dlgs 1 settembre 2011 n 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione allautorità giudiziaria ordinaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il Titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data della sua comunicazioneppRoma 2 novembre 2024ppper IL PRESIDENTE
LA VICEPRESIDENTE
Cerrina Feronippper IL RELATORE
LA VICEPRESIDENTE
Cerrina FeronippIL SEGRETARIO GENERALE
Matteipp
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Garante privacy a Banca Intesa 20 giorni per informare i clienti della violazione dei dati
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